Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)

Sul BURC n. 74 del 17 Ottobre 2025 è stata pubblicata la Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 26. concernente "Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e ulteriori modifiche normative"

 



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. All’articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 Ë sostituito dal seguente:

“1. Le attività e le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio civile le attivit‡ e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;

b) dopo il comma 1 bis Ë aggiunto il seguente:

“1ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attivit‡ e funzioni di competenza del Genio civile. Restano in capo al Genio civile le attivit‡ e le funzioni relative alle istanze gi‡ inoltrate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3)

1. L’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilit‡ regionale 2017) Ë abrogato.

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sar‡ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

 

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca. (Delibera di Giunta regionale 18 settembre 2025, n. 627).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 settembre 2025 con il n. 478 del registro generale ed assegnato per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

 

 

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Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 26Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e ulteriori modifiche normative
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