Manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di interventi strutturali riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico

riepilogo grafico dei contenuti della manifestazione d'interesse

AGGIORNAMENTO: Pubblicato nel BURC n. 28 del 8 Giugno 2026

AGGIORNAMENTO: del 17/06/2026 - pubblicate FAQ da 1 a 10.

Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 199 del 29/05/2026 ad oggetto "Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77. Approvazione della manifestazione di interesse per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali (rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione), riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali, in attuazione della D.G.R. n. 153/2026 e D.C.D.P.C. n.1149/2026."

L’istanza dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

 

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Descrizione

Decreto Dirigenziale n. 199 del 29/05/2026Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77. Approvazione della manifestazione di interesse per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali (rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione), riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali, in attuazione della D.G.R. n. 153/2026 e D.C.D.P.C. n.1149/2026.
Allegatomanifestazione di interesse per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali (rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione), riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, in attuazione della D.G.R. n. 153/2026 e D.C.D.P.C. n.1149/2026
Allegato AComuni della Campania con accelerazione al suolo ag≥0,125g (estratto dall’All. 7 D.C.D.P.C. n.1149/2026)
Allegato B1Modello di Istanza di partecipazione
Allegato B2Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione delle istanze di partecipazione
Allegato CSchema di relazione di sintesi del progetto
Allegato DInformativa trattamento dati.

FAQ N.1

D. Come può un Comune verificare il contesto territoriale di appartenenza? Esiste uno strumento che consenta di consultare congiuntamente i Contesti Territoriali individuati dalla D.G.R. n. 422/2021 e le aggregazioni intercomunali approvate nell’ambito dell’Avviso di cui al D.D. n. 566/2024?

R. Al fine di agevolare l’individuazione del contesto territoriale di riferimento e la verifica dell’eventuale appartenenza a un’aggregazione intercomunale già approvata, l’Ufficio ha implementato un database che mette in relazione i Contesti Territoriali di cui alla D.G.R. n. 422/2021 con le aggregazioni intercomunali risultanti dalla graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 452 del 29/07/2025, afferente all'Avviso di cui al D.D. n. 566 del 25/11/2024.

Fermo restando la consultazione degli atti ufficiali, il database è reso disponibile esclusivamente quale strumento di supporto operativo.

Link al database:

https://regionecampania-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/valerio_grassi_regione_campania_it/IQBK68DNga_CQ7cYq53THP9GAcgbEP4_P6mvim86Md3CXss

 

FAQ N.2

D. Nel caso in cui un Comune abbia una verifica in corso, finanziata da codesto Ufficio, ma il relativo procedimento non sia stato ancora perfezionato o concluso, come deve comportarsi ai fini della presentazione della domanda?

R. In presenza di una verifica finanziata dall’Ufficio ed ancora in itinere, laddove non si sia avviata la procedura di revoca, il Comune è tenuto a rappresentare puntualmente lo stato del procedimento, in quanto possono configurarsi diverse fattispecie:

  1. Verifica non ancora prodotta: qualora le attività siano state affidate ma il relativo elaborato non sia stato ancora consegnato, il Comune, di fatto, non risulta ancora in possesso dell’esito della verifica, che costituisce requisito essenziale per le successive fasi procedimentali e pertanto sarà improcedibile l’istanza.
  2. Verifica prodotta ma in attesa di integrazioni o chiarimenti: qualora l’elaborato sia stato consegnato ma siano state richieste integrazioni, approfondimenti o rettifiche da parte dell’Ufficio, l’istanza potrà essere ammessa con riserva, ferma restando la successiva determinazione dell’Ufficio in ordine alla posizione in graduatoria ovvero all’eventuale contributo concedibile. 
  3. Verifica consegnata ma non ancora istruita dall’Ufficio: qualora l’elaborato sia stato consegnato e il procedimento risulti completato per quanto di competenza del Comune ma l’Ufficio non abbia ancora concluso le attività istruttorie di propria competenza, l’istanza potrà essere ammessa con riserva, nelle more delle determinazioni dell’Ufficio in ordine all’eventuale posizione in graduatoria ovvero contributo concedibile.

In tutti i casi, l’Amministrazione valuterà le singole circostanze tenendo conto dello stato di avanzamento dell’eventuale attività finanziate, dell’effettiva disponibilità degli esiti delle verifiche e della necessità di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di finanziamento.

 

FAQ N.3

D. In caso di due edifici in aderenza, eventualmente separati da un giunto tecnico, ma funzionalmente connessi tra loro, quante istanze devono essere presentate ai fini della partecipazione all’Avviso e come sono determinate, in tale fattispecie, l’applicazione del limite numerico, la formazione della graduatoria e il contributo concedibile?

R. Qualora due edifici in aderenza, o separati da un giunto tecnico, pur costituendo unità strutturali distinte siano funzionalmente connessi e destinati allo svolgimento di un’unica funzione ovvero di attività strettamente integrate, il Comune dovrà presentare una distinta istanza per ciascun edificio indicando nella relazione generale la necessità dell’unitarietà dell’intervento.

In tal caso, si precisa che:

  1. ai fini dell’applicazione del limite numerico previsto dall’Avviso, le due istanze saranno considerate come una sola istanza;
  2. ai fini della formazione della graduatoria, la posizione del “complesso edilizio” sarà determinata assumendo l’indicatore di rischio più gravoso tra quelli risultanti dalle singole unità strutturali;
  3. ai fini della determinazione del contributo concedibile, il costo convenzionale sarà calcolato tenendo conto, tra i parametri a base del calcolo, degli indicatori di rischio riferiti a ciascuna unità strutturale.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare, sulla base della documentazione prodotta e delle specifiche caratteristiche dell’immobile, l’effettiva sussistenza della connessione funzionale tra gli edifici e l’eventuale autonomia dei singoli corpi di fabbrica.

 

FAQ N.4

D. E’ obbligatorio il cofinanziamento da parte del Comune?

R. Il cofinanziamento non è obbligatorio. Essendo i contributi destinati esclusivamente ad interventi strutturali ed alle finiture edimpianti strettamente connessi, i Comuni sono obbligati alla copertura finanziaria delle eventuali somme eccedenti il massimo concedibile, necessarie per restituire un’opera agibile, fruibile e funzionante.

 

FAQ N.5

D. Sono ammesse verifiche di tipo speditivo o con metodi semplificati?

R. No. Le verifiche devono essere condotte esclusivamente con i metodi di analisi prescritti dalle NTC 2018; fanno eccezione solo gli edifici in aggregato, per le cui valutazioni si applica quanto indicato al paragrafo 8.7.1 delle richiamate Norme Tecniche sulle Costruzioni.

 

FAQ N.6

D. E’ necessaria la verifica della sicurezza anche per un intervento di demolizione/ricostruzione?

R. Si, è sempre necessaria la verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

 

FAQ N.7

D. E' possibile finanziare una caserma di forze di polizia o dei Carabinieri?

R. Una caserma di forze di polizia o dei Carabinieri rientra tra gli edifici strategici di competenza statale di cui all'Elenco A dell'allegato 1 al D.P.C.M. 21 ottobre 2003 n.3685 (G.U. n.252 del 29/10/2003) e può essere destinataria di contributo solo se l'immobile risulta di proprietà Comunale.

 

FAQ N.8

D. Un Comune che ha partecipato a precedenti bandi a valere sullo stesso fondo può partecipare al nuovo bando?

R. Si. Si precisa inoltre che la partecipazione al precedente bando non è rilevante ai fini del numero massimo delle istanze presentabili di cui al paragrafo 4.2 della nuova manifestazione di interesse.

 

FAQ N.9

D. E' possibile inserire un edificio nel piano di protezione civile comunale anche dopo la data di pubblicazione del bando?

R. Sì, è possibile. In accordo a quanto indicato al paragrafo 5.3 della manifestazione di interesse, anche se l'edificio o l'infrastruttura non sono ancora inclusi nella pianificazione di emergenza, il Comune può presentare la domanda. In questo caso, l’istanza di partecipazione conterrà l'impegno formale dell'Ente a inserire successivamente l'opera nel piano comunale o sovracomunale.

Se l'intervento verrà ammesso, l’iter dovrà essere obbligatoriamente completato prima che l'opera entri definitivamente nella proposta di piano regionale. Come indicato al richiamato par. 5.3, sarà l'Ufficio a informare i Comuni interessati,stabilendo il termine entro cui provvedere, che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni dalla ricezione della nota.

 

FAQ N.10

D. Come inviare i file di grandi dimensioni?

R. Qualora la dimensione dei file non consenta la trasmissione, è possibile utilizzare piattaforme quali OneDrive o Google Drive avendo cura di mantenere attivo il collegamento per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il Comune dovrà comunicare il link per il download degli elaborati, assicurandone la piena accessibilità per l’intero periodo sopra indicato.

Non è consentito l’utilizzo di servizi di trasferimento quali WeTransfer.

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