Disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983”.

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Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 627 del 18.09.2025 ad oggetto "Disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983

 

L’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 la quale è stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche (ad opera - per quanto concerne l’argomento in questione - dell’art. 33 della L.R. 1/2012, della L.R. 16/2014, dell’art.1, co.1, della L.R 38/2016 e dell’art.1 della L.R. 20/2017), nonché dal regolamento regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l’art. 33 della L.R. 1/12 ha aggiunto alla citata legge l’art. 4-bis il quale, a seguito delle successive modifiche, all’attualità prevede, tra l’altro, che le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, di competenza dell’Ufficio del Genio civile, possono essere trasferite alle Amministrazioni Comunali che ne fanno richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno specificando, nel contempo, che il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 resta in capo al Genio Civile. L’articolo prevede, inoltre, che entro il medesimo termine (31 gennaio) i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni e che gli stessi non possono presentare nuova istanza di trasferimento nei successivi cinque anni.

Per l’attuazione della suddetta disposizione legislativa, la Giunta Regionale ha approvato specifiche linee guida: con la Delibera n.161 del 04/04/12 ha dettagliato, tra l’altro, le attività e le funzioni trasferibili e (al punto 17) ha stabilito che il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che lo sancisce; con la Delibera n. 181 del 14/04/15, la Giunta Regionale ha approvato nuove linee guida per gli enti destinatari dei trasferimenti (la cui applicazione va oggi coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I,II e IV, del D.P.R. 380/2001, la L.R. 9/83 e il Reg. 4/10); con la Delibera n. 356 del 07/07/2022 di trasferimento, ampliamento e revoca delle funzioni – per l’anno 2022 – di cui all’ art. 4bis della L.R. 9/83, ha altresì fornito, al punto 5, delle disposizioni relative all’efficacia del trasferimento o ampliamento delle predette funzioni, a modifica di quanto previsto con D.G.R. 161/2012; con la Delibera n. 572 del 18/10/2023 di trasferimento, ampliamento e revoca delle funzioni – per l’anno 2023 – di cui all’ art. 4bis della L.R. 9/83, ha altresì modificato, al punto 5, quanto previsto nella Deliberazioni di Giunta regionale n. 356/2022.

Attualmente, quindi, per effetto delle modifiche fino ad oggi apportate all’art. 4-bis della L.R. 9/83, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 sono svolte dagli Uffici del Genio Civile e dai Comuni che negli anni hanno richiesto il trasferimento delle predette attività e funzioni, nei limiti e con le modalità stabilite dall’ art. 4 bis della citata legge regionale nonché dalle linee guida e dalle disposizioni di cui alle D.G.R. n.161 del 04/04/12, n. 181 del 14/04/15, n. 572 del 18/10/2023.

La presente proposta, riguarda proprio la modifica dell’art. 4 bis della legge regionale del 7 gennaio 1983, n. 9, della Regione Campania (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e precisamente:
a. la modifica del primo periodo del comma 1 con la sostituzione delle parole da “,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” con “ne”;
b. la sostituzione dell’ultimo periodo del comma 1.: “Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”;
c. l’introduzione del nuovo comma 1-ter

In particolare:

  1. il primo periodo del comma 1 sarà così riformulato: “Le attività e le funzioni di competenza del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.”
  2. l’ultimo periodo del comma 1 sarà sostituito dal seguente: “Restano in capo al Genio Civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”
  3. Il nuovo comma 1-ter prevede: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile. Restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle precedenti disposizioni.”.

 

 

FilesDescrizione
Delibera della Giunta Regionale n. 627 del 18.09.2025Disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983”
Allegato 1Disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).
Allegato 2RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA
Allegato 3SCHEDA ATN ANALISI TECNICO NORMATIVA
Allegato 4SCHEDA AIR ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
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