Misure per il contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dei rischi naturali e antropici

Sul BURC n. n. 71 del 8 Ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento regionale 6 ottobre 2025, n. 3, ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16".

In tale contesto, l'articolo 3, recante "Misure per il contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dei rischi naturali e antropici", fornisce specifiche indicazioni per la riduzione dell'esposizione ai rischi.

 

Art. 3

(Misure per il contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dei rischi naturali e antropici)

  1. Ai sensi degli articoli 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della legge regionale n. 16/2004, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di perseguire quanto disposto dalla medesima legge in materia di contrasto al consumo di suolo, di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, prevedono di norma:
    1. la conservazione dei suoli permeabili;
    2. il riuso delle aree già edificate o impermeabilizzate;
    3. la de-sigillazione e l’impianto vegetazionale;
    4. i modelli insediativi compatti e multifunzionali;
    5. l’incremento della biodiversità;
    6. la resilienza ecosistemica, la decontaminazione dei suoli inquinanti e il contenimento dell’erosione del suolo anche attraverso opportune misure di incentivo.
  2. Gli strumenti di pianificazione, al fine di ridurre l’esposizione ai rischi naturali e antropici, si conformano alle strategie di messa in sicurezza dei territori secondo quanto previsto dall’articolo 2 quinquies della legge regionale n. 16/2004 recependo le perimetrazioni e le classificazioni di rischio idraulico, geologico, sismico e vulcanico dei piani settoriali e le indicazioni e i vincoli derivanti da opere programmate o pianificate. I piani prevedono misure di:
    1. prevenzione e manutenzione territoriale;
    2. riconfigurazione o delocalizzazione di insediamenti in aree ad alto rischio non mitigabile.
  3. Gli strumenti urbanistici nelle aree interessate da rischio bradisismico, sismico, vulcanico recepiscono la disciplina di settore dei Piani di Protezione civile concorrendo attivamente, in via prioritaria, mediante:
    1. l’individuazione di specifiche aree e/o edifici, prioritariamente di proprietà pubblica, del territorio urbanizzato e rurale, anche dismessi o sottoutilizzati, di idonea estensione e prossimi alle vie di fuga, da utilizzare, mediante specifiche convenzioni per le attività di prima accoglienza, come uso temporaneo compatibile con le destinazioni di piano, riconoscendo i proprietari e/o i gestori quali operatori di protezione civile senza che sorgano diritti edificatori. Nei suddetti immobili gli interventi ammissibili sono realizzati con tecniche e soluzioni reversibili definite nella convenzione;
    2. il potenziamento e l’adeguamento delle vie di fuga;
    3. l’individuazione di apposite misure di monitoraggio della vulnerabilità del patrimonio edilizio delle aree maggiormente interessate dai fenomeni di rischio.
  4. Gli strumenti urbanistici adottano misure sistemiche per l’adattamento e la mitigazione agli effetti dei cambiamenti climatici, quali:
    1. infrastrutture verdi e blu (parchi urbani, corridoi ecologici e fasce boscate);
    2. coperture vegetali (tetti verdi, pareti verticali e inerbimento degli spazi aperti);
    3. gestione sostenibile delle acque meteoriche secondo il principio di invarianza idraulica;
    4. materiali ad alta riflettanza e tecniche di climatizzazione passiva per il contenimento delle isole di calore in ambito urbano;
    5. utilizzo di specie vegetali a basso fabbisogno idrico;
    6. adeguamento delle reti tecnologiche e di servizio pubbliche e private.
  5. Le trasformazioni urbane devono tendere al miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali attraverso il recupero prioritario dell’edificato esistente.
  6. Al fine di perseguire l’incremento della biodiversità e della resilienza ecosistemica, gli strumenti urbanistici prevedono programmi per l’incremento dell’infrastruttura verde urbana e la sua connessione con la Rete Ecologica Regionale anche mediante interventi di rinaturalizzazione, di incremento della vegetazione e forestazione urbana.

 

 

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Descrizione

Regolamento regionale 6 ottobre 2025, n. 3Regolamento di attuazione dell'articolo 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

 

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