Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144

Sul BURC n. 46 del 31 Agosto 2026 è stata pubblicata la Legge regionale 28 agosto 2026, n. 11 ad oggetto "Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144"

 

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Legge regionale 28 agosto 2026, n. 11Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge dispone misure straordinarie di sostegno finanziario in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, al fine di fronteggiare l'emergenza conseguente allo sciame sismico che ha colpito il territorio dei Campi Flegrei in data 31 luglio 2026.


 

 

Art. 2

(Misure straordinarie di intervento e destinazione delle risorse)

1. Al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2026 è apportata, in termini di competenza e di cassa, la seguente variazione compensativa:

a) in riduzione: Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 7.000.000,00;

b) in aumento: Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali determinate da eventi calamitosi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 7.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono destinate a un contributo straordinario in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e delle porzioni del territorio del Comune di Napoli ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, da impiegare per le attività di protezione civile e di assistenza alla popolazione, nonché per interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali danneggiate, conseguenti all'evento sismico di cui all'articolo 1.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 70 per cento del contributo è ripartita tra i quattro Comuni in proporzione al numero degli sfollati residenti in ciascun Comune a seguito dell'evento sismico del 31 luglio 2026, come risultante dai dati ufficiali forniti dalla Prefettura di Napoli;

b) la restante quota, pari al 30 per cento del contributo, è ripartita in misura fissa ed eguale tra i quattro Comuni, nella percentuale del 7,5 per cento a ciascuno, indipendentemente dal numero degli sfollati, in ragione della natura unitaria e diffusa degli effetti del fenomeno bradisismico sull'intera area. Tale quota è immediatamente erogabile a ciascun Comune, senza necessità di attendere l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a).

4. La ripartizione della quota di cui al comma 3, lettera a), è disposta con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalla Prefettura di Napoli. La quota fissa di cui al comma 3, lettera b), sempre disposta con provvedimento della Giunta regionale, è erogata a ciascun Comune beneficiario entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Sindaco di ciascun Comune beneficiario destina la quota di propria spettanza, nel limite dell'importo assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, alle finalità di cui al comma 2, individuando, in relazione alle proprie esigenze e priorità, la ripartizione tra gli interventi di protezione civile e assistenza alla popolazione e gli interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali. In sede di rendicontazione alla Regione, ciascun Comune trasmette una relazione che dia conto, per ciascuna delle finalità di cui al comma 2, dei danni e delle esigenze riscontrati sul proprio territorio a seguito dell'evento sismico, cui sono specificamente collegati gli interventi finanziati, in modo da assicurare la proporzionalità e la coerenza della spesa rispetto alla natura e alla gravità degli effetti dell'evento sismico riscontrati in ciascun Comune.

6. In caso di variazione del numero degli sfollati successivamente al provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale può disporre, con successivo provvedimento e sulla base dei medesimi dati aggiornati della Prefettura di Napoli, una rimodulazione della quota di cui al comma 3, lettera a), tra i Comuni beneficiari, nel limite complessivo delle risorse stanziate. La quota fissa di cui al comma 3, lettera b), non è soggetta a rimodulazione.


 

 

Art. 3

(Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio sistematico degli effetti economici derivanti dai fenomeni bradisismici e dagli eventi sismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei in data 31 luglio 2026, è istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di sviluppo delle attività produttive, l'Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio svolge attività di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche operanti nei territori dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e delle porzioni del territorio del Comune di Napoli ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 140/2023, con particolare riferimento ai settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, del turismo, dell'artigianato e dei servizi.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'Osservatorio:

a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati e informazioni, anche in forma aggregata, relativi all'andamento delle attività economiche nei territori interessati, anche attraverso il raccordo e lo scambio informativo, nel rispetto della normativa vigente, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, gli enti locali, le amministrazioni regionali competenti, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici competenti;

b) rileva gli effetti diretti e indiretti dei fenomeni bradisismici e degli eventi sismici sull'andamento delle attività economiche, con particolare riguardo alla variazione dei flussi turistici, delle presenze,

dei consumi, dei ricavi, del numero delle imprese attive, delle cessazioni e sospensioni di attività e dei livelli occupazionali;

c) individua i settori economici e gli ambiti territoriali maggiormente interessati dagli effetti economici degli eventi di cui al comma 1 e ne monitora l'evoluzione;

d) valuta, sulla base dei dati acquisiti, l'incidenza degli eventi di cui al comma 1 sulla continuità e sulla capacità operativa delle imprese;

e) formula alla Giunta regionale e alle altre amministrazioni competenti proposte di intervento finalizzate alla salvaguardia della continuità delle attività economiche, alla ripresa del tessuto produttivo e commerciale e al mantenimento dei livelli occupazionali;

f) formula proposte relative all'adozione di misure di sostegno, agevolazione e ristoro in favore delle imprese e degli operatori economici interessati, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, anche ai fini della programmazione, riprogrammazione e utilizzazione delle risorse europee, nazionali e regionali disponibili.

4. L'Osservatorio è composto:

a) dai dirigenti delle strutture apicali regionali competenti in materia di sviluppo delle attività produttive e di turismo, o loro delegati;

b) dai dirigenti delle strutture amministrative competenti in materia di attività produttive dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, o loro delegati;

c) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;

d) da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori di cui al comma 2, secondo le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 8.

e) da rappresentanti del Consiglio Regionale nominati dal Presidente del Consiglio Regionale e scelti tra i Consiglieri regionali, uno per la maggioranza e uno per la minoranza;

f) dai Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, o loro delegati;

g) dall'Assessore regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico e dall'Assessore regionale al Turismo, o loro delegati.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati e senza diritto di voto, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni sindacali, università, istituti di ricerca ed esperti nelle materie oggetto di esame.

6. L'Osservatorio predispone, con cadenza almeno trimestrale, una relazione sull'andamento delle attività economiche nei territori dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per le zone interessate, contenente:

a) l'analisi degli indicatori economici e occupazionali rilevati nel periodo di riferimento;

b) la valutazione degli effetti economici riconducibili ai fenomeni di cui al comma 1;

c) l'individuazione delle categorie economiche e degli ambiti territoriali maggiormente interessati;

d) l'indicazione delle eventuali misure di sostegno ritenute necessarie.

7. La relazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente in materia di attività produttive e può costituire elemento istruttorio ai fini della definizione, programmazione e rimodulazione delle misure regionali di sostegno alle attività economiche interessate, anche a valere, se consentito dalla relativa disciplina, sulle risorse dei programmi cofinanziati dai fondi europei e sulle altre risorse nazionali e regionali disponibili.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di designazione del Presidente dell'Osservatorio e dei componenti di cui al comma 4, nonché le regole di organizzazione e funzionamento dell'organismo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Art. 4

(Invarianza delle risorse del Consiglio regionale)

1. La riduzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), corrisponde a quota parte del trasferimento ordinariamente disposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale a valere sul capitolo di spesa Cap U00008 "Autonomia contabile del Consiglio regionale".

2. L'invarianza delle risorse complessivamente attribuite al Consiglio regionale è assicurata mediante applicazione, da parte del Consiglio regionale medesimo, di quota parte dell'avanzo libero risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2025, adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 maggio 2026 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2026.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Fico

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