Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi per il comparto castanicolo

Sul BURC n. 53 del 5 Ottobre 2026 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 393 del 29.09.2026 ad oggetto "Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026. Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo".

 

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DECRETA

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  1. è prorogato al 15 ottobre 2026, il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, originariamente stabilito, con Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/07/2026, al 30 settembre 2026;
  2. DI PRENDERE ATTO della nota della Direzione Generale 207.00 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota agli atti del protocollo regionale n. 0790338 del 25/09/2026 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026, avente oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno - 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali" – problematiche comparto castanicolo;
  3. DI INTEGRARE, per l’effetto, il decreto dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2026”, nel senso di prevedere la facoltà per i Sindaci dei comuni di cui al successivo punto, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2026, prorogato, con il presente provvedimento, al 15 ottobre 2026, ordinanze in deroga ai sensi dell’art. 54 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., per consentire ai castanicoltori la ripulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, mediante, raccolta concentramento e abbruciamento, per consentire la successiva raccolta del prodotto;
  4. DI PRECISARE che la facoltà di cui al punto precedente è riservata esclusivamente ai Sindaci dei comuni interessati, come di seguito elencati:

    Castagna di Montella

    Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano e comuni limitrofi;

    Marrone di Roccadaspide

    Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento;

    Marrone di Serino

    Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico e comuni limitrofi;

    Castagna di Roccamonfina

    Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli e comuni limitrofi.

    Castagna del Partenio

    Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella provincia di Avellino; Arpaia, Arpaise, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli;

  5. DI PRECISARE altresì’, che nelle ordinanze sindacali dovranno essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
    • la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;
    • la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
    • la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall’alba alle 9 del mattino;
    • è vietato procedere all’abbruciamento in presenza di vento;
    • la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
    • è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
    • adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
    • dell’attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;
    • il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell’articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave;
  6. DI CONFERMARE, per quanto non richiamato o trattato nel presente provvedimento, ogni indicazione, prescrizione e determinazione riportata nel decreto n. 212/2026;
  7. DI RICHIAMARE i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
    • DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
    • DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
    • DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
    • DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
      • usare motori o fornelli che producano faville o brace;
      • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
      • far brillare mine;
      • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato
      • immediato di incendio come, ad esempio:
        • gettare fiammiferi o sigarette accese;
        •  sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
    • DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici nei boschi e a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.
  8. DI PRECISARE che i Sindaci dei comuni interessati dovranno provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un AVVISO CONDIZIONI DI SUSCETTIVITÀ ALL’INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettività ALTA per il Comune interessato;
  9. DI FARE OBBLIGO ai Sindaci di trasmettere le ordinanze adottate ai sensi del presente atto alla Prefettura, Stazione dei Carabinieri, Comando Vigili del Fuoco e SOPI/SOUP presso l’Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio;
  10. DI DEMANDARE ai Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, l’attività di ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga in virtù del presente atto, per la verifica della rigorosa osservanza degli obblighi posti in capo agli operatori autorizzati;
  11. DI AVVISARE che il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell’articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fatte salve le ipotesi di reato più grave;
  12. DI CONFERMARE, per quanto non richiamato o trattato nel presente provvedimento, ogni e ulteriore o diversa indicazione, prescrizione e determinazione riportata nel decreto n. 212/2026;

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Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo
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